
di Ilaria Fusi, Avvocato
febbraio 2005
CODICE DI DEONTOLOGIA
E DI BUONA CONDOTTA
E' appena entrato in vigore il "Codice
di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti
da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità
e puntualità nei pagamenti". Il Codice dovrà
essere rispettato dalle banche, dagli intermediari finanziari,
dai privati che professionalmente, concedano dilazioni di pagamento,
e anche dalle società che gestiscono le "centrali
rischi" (le banche dati che consentono di verificare l'affidabilità
di chi chiede un prestito, un mutuo, una carta di credito o un
finanziamento per l'acquisto). Il Codice contiene le regole di
comportamento e definisce la liceità e la correttezza del
trattamento dei dati personali raccolti durante questi servizi
del credito. Molte sono le novità introdotte, tra cui si
segnalano:
- la maggiore trasparenza attraverso una modulistica più
chiara nelle richieste sottoscritte;
- il divieto di utilizzare le informazioni per operazioni di marketing
o di ricerca di mercato;
- i tempi da rispettare per segnalare la morosità e per
conservarne il dato e più precisamente: nelle banche dati
negative i consumatori possono essere segnalati solo dopo quattro
mesi o in caso di mancato pagamento di quattro rate e nelle banche
dati positive/negative i consumatori possono essere segnalati
dopo due mesi o in caso di mancato pagamento di due rate;
- le richieste di finanziamento/credito, possono essere conservate
in rete per 180 giorni;
- le morosità sanate dovranno essere cancellate dopo un
anno dalla regolarizzazione, per ritardi fino a due rate e dopo
due anni, per ritardi maggiori;
- i dati aventi ad oggetto inadempimenti non sanati potranno essere
conservati fino a tre anni;
- la regolamentazione dei criteri da rispettare per quei soggetti
che adottino tecniche di elaborazione di giudizi o punteggi sul
grado di affidabilità e solvibilità dell'affidato;
- in caso di rifiuto della richiesta di finanziamento, il consumatore
ha diritto di sapere se per l'istruttoria della richiesta, la
banca/finanziaria hanno consultato dati personali di tipo negativo
in uno o più sistemi informativi, indicando altresì
gli estremi identificativi del sistema ed il relativo gestore;
- su richiesta del consumatore o della banca/finanziaria, il gestore
del sistema informativo deve inserire la presenza di eventuali
contestazioni fatte al venditore/fornitore dei beni o servizi,
per il cui acquisto si è ricorsi ad un rapporto di credito.
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