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di Ilaria Fusi, Avvocato
febbraio 2005


CODICE DI DEONTOLOGIA
E DI BUONA CONDOTTA

E' appena entrato in vigore il "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti". Il Codice dovrà essere rispettato dalle banche, dagli intermediari finanziari, dai privati che professionalmente, concedano dilazioni di pagamento, e anche dalle società che gestiscono le "centrali rischi" (le banche dati che consentono di verificare l'affidabilità di chi chiede un prestito, un mutuo, una carta di credito o un finanziamento per l'acquisto). Il Codice contiene le regole di comportamento e definisce la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali raccolti durante questi servizi del credito. Molte sono le novità introdotte, tra cui si segnalano:
- la maggiore trasparenza attraverso una modulistica più chiara nelle richieste sottoscritte;
- il divieto di utilizzare le informazioni per operazioni di marketing o di ricerca di mercato;
- i tempi da rispettare per segnalare la morosità e per conservarne il dato e più precisamente: nelle banche dati negative i consumatori possono essere segnalati solo dopo quattro mesi o in caso di mancato pagamento di quattro rate e nelle banche dati positive/negative i consumatori possono essere segnalati dopo due mesi o in caso di mancato pagamento di due rate;
- le richieste di finanziamento/credito, possono essere conservate in rete per 180 giorni;
- le morosità sanate dovranno essere cancellate dopo un anno dalla regolarizzazione, per ritardi fino a due rate e dopo due anni, per ritardi maggiori;
- i dati aventi ad oggetto inadempimenti non sanati potranno essere conservati fino a tre anni;
- la regolamentazione dei criteri da rispettare per quei soggetti che adottino tecniche di elaborazione di giudizi o punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità dell'affidato;
- in caso di rifiuto della richiesta di finanziamento, il consumatore ha diritto di sapere se per l'istruttoria della richiesta, la banca/finanziaria hanno consultato dati personali di tipo negativo in uno o più sistemi informativi, indicando altresì gli estremi identificativi del sistema ed il relativo gestore;
- su richiesta del consumatore o della banca/finanziaria, il gestore del sistema informativo deve inserire la presenza di eventuali contestazioni fatte al venditore/fornitore dei beni o servizi, per il cui acquisto si è ricorsi ad un rapporto di credito.

 

 

 
 
 
       

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