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Il Difensore civico

Gennaio 2009

CHI E’
E’ un organismo previsto dal Testo Unico degli Enti Locali, dallo Statuto della Provincia di Lecco, nonché dalla maggior parte degli statuti comunali, con il compito di garantire l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Titolare dell’ufficio di Difensore Civico della Provincia di Lecco è attualmente l’avvocato Luigi Lia che ha ricoperto l’incarico dal 1999 al 2004 ed è stato riconfermato per altri cinque anni con delibera del Consiglio provinciale n. 63 del 29.09.2004.
CHI PUO’ RIVOLGERSI AL DIFENSORE CIVICO
-Qualunque persona, singola o associata.
PER QUALI PROBLEMI CI SI PUO’ RIVOLGERE AL DIFENSORE CIVICO
-quando la persona ritenga di aver subito una irregolarità, una negligenza o un ritardo da parte di una pubblica amministrazione;
- quando la persona voglia ottenere dei chiarimenti rispetto ad un problema o a una procedura che riguardi la pubblica amministrazione;
-quando vi è la volontà da parte della persona e dell’ente pubblico di conciliare una vertenza, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.
A CHI SI RIVOLGONO GLI INTERVENTI DEL DIFENSORE CIVICO
Agli organi ed uffici:
-della Provincia di Lecco; -degli enti controllati o dipendenti dell’amministrazione provinciale;
-dei Comuni e delle Comunità Montane che si convenzionano con la Provincia di Lecco per il servizio di difesa civica;
- di altre Pubbliche Amministrazioni, qualora il Difensore Civico provinciale riceva notizie di possibili disfunzioni o anomalie legate all’attività di tali Enti, nel qual caso egli o si relaziona al Difensore Civico competente, ove istituito, o segnala comunque il problema all’Amministrazione interessata sulla base di quanto previsto dall’art. 34, comma 4, dello Statuto provinciale.
COSA PUO’ FARE -può e deve verificare la fondatezza della richiesta avanzata dal cittadino chiedendo chiarimenti al competente ufficio della Pubblica Amministrazione;
-accedere liberamente ad atti e documenti pubblici necessari alla fase di istruttoria dei suoi interventi;
-sollecitare i necessari chiarimenti ovvero la tempestiva conclusione di un procedimento qualora l’Amministrazione Pubblica competente non risponda al cittadino interessato o allo stesso Difensore Civico;
-suggerire proposte risolutive agli organi ed uffici competenti rispetto ai problemi segnalati e trattati, non solo quando si verifichi una qualche irregolarità, ma anche quando si tratti di agire in una funzione conciliativa fra le parti;
-esprimere pareri in tema di fondatezza del diritto di accesso ad atti pubblici ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 241/90;
- comunque fornire direttamente ai cittadini dei chiarimenti anche inuna ottica preventiva dei contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
- suggerire proposte organizzative di carattere più generale in vista della soluzione dei problemi più delicati e ricorrenti segnalati alla sua attenzione nella relazione annuale rivolta al Consiglio Provinciale.
COSA NON PUO’ FARE
- intervemnire in una controversia tra privati;
- dirimere un contenzioso interno alla stessa PA (controversie di lavoro o tra uffici o tra organi) ovvero di carattere politico tra maggioranza e minoranza consigliare o tra Consiglio e Giunta e via dicendo;
- emettere sentenze nei confronti delle PA, nè sanzioni di alcun tipo nè condanne a risarcire danni;
- accertare eventuali reati;
- annullare o revocare provvedimenti amministrativi già emessi, nè sospendere procedimenti esecutivi già avviati;
- fare sopralluoghi;
- sospendere termini, previsti dalla legge, per ricorrere contro provvedimenti o sanzioni amm. o ngiunzioni di pagamento;
- promuovere, in sostituzione del cittadino azioni giudiziarie e/o ricorsi davanti ad autorità amministrative

 
 
 
       

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