Giornale della Brianza
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di Ilaria Fusi, Avvocato
Maggio 2005


Libertà d'informazione e di critica e la Polemica politica

L'asprezza di una polemica politica non giustifica mai né il linguaggio usato e né l'ironia se questi sono ispirati a compiaciuta volgarità e rozzezza descrivendo il proprio avversario con chiaro intento di ferirne la personalità morale. Tale comportamento contrasta con quanto affermato dai principi deontologici sanciti dalla legge professionale all'art. 2.
I diritti e i doveri del giornalista sono appunto fissati nell'articolo 2 della legge n. 69/1963: "E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori".
Un diritto delicato e fondamentale quale quello della libertà di stampa esige, da parte di chi lo esercita, cosciente senso di responsabilità del proprio operare, oltre a una civile, limpida e disinteressata visuale degli scopi da realizzare. Il giornalismo è condizione e testimonianza di libertà per l'affermazione delle idee sul piano democratico (Consiglio Regionale Lombardia, 12.5.1969). L'informazione è diritto insopprimibile del giornalista, com'è suo anche il dovere di concorrere con i propri strumenti all'accertamento della verità (Consiglio Puglia e Basilicata, 18.4.1979). È certamente legittimo il diritto di critica da parte di chi svolge la professione giornalistica che di per se stessa costituisce massimo esercizio di una libertà di opinione; non solo, ma è noto come in un regime di democrazia, la dialettica delle opinioni sia la più ampia e anche vivace nell'esercizio di un diritto insopprimibile (Consiglio nazionale Ordine dei Giornalisti 23.2.1984). La Costituzione garantisce la libertà di pensiero, ma non la libertà di recare impunemente offesa ai diritti inviolabili della persona umana (Consiglio Lombardia, 4.2.1988). Chi si rivolge ad un'alta autorità ecclesiastica chiedendone l'intervento censorio al fine di reprimere la linea editoriale espressa da un organo di stampa e rende pubblico tale suo intervento, compie un atto lesivo del suo diritto-dovere di perseguire e rispettare la libertà d'informazione e di critica e lede, al tempo stesso, i doveri di lealtà (Consiglio Friuli Venezia Giulia, 12.5.1990). Nell'esercizio della propria funzione informativa, che ben può essere critica, oltre che notiziale, è necessario manifestare il proprio pensiero in termini sostanzialmente e formalmente corretti. La libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione va connessa e correlata con tutte le altre previste nella vigente legge fondamentale dello Stato e, in particolare, con quella della pari dignità e uguaglianza dei cittadini (Tribunale di Milano, 21.6.1991, rif. CNOG, 6.12.1990). Il diritto di informare non è un bene assoluto, sopraordinato rispetto agli altri valori fondamentali fissati nella Costituzione e innanzitutto ai diritti della persona e al diritto del cittadino a ricevere un'informazione corretta (Consiglio Lombardia, 13.4.1993, estensore Franco Abruzzo).

Compito del giornalista è quello di porsi nell'ottica del lettore, e non quella di modulare, il proprio operato sulla base della possibile suscettibilità delle persone coinvolte nel proprio resoconto giornalistico. Unico limite, sancito dall'art. 2 della legge 69/63 è il rispetto della persona umana. (Consiglio Lombardia, 13.7.1998).

 

 

 
 
 
       

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